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Articolo 1
Costituzione
E' costituita L'Associazione "500’s CLUB CASTELFRANCO VENETO" in forma di Associazione non riconosciuta.
Articolo 2
Oggetto e scopo
L'Associazione ha il compito principale di tutelare gli interessi dell'automobilismo storico e in particolare relativamente all'autovettura Fiat 500, a favorire la ricerca, l'acquisto, il sostegno, la conservazione e la valorizzazione di tale tipo di autovettura. Inoltre persegue i seguenti scopi: promuovere, incoraggiare, organizzare e coordinare manifestazioni alle quali possono partecipare i soci e non soci veicoli di loro appartenenza o concessi da non soci; Promuovere lo scambio di rapporti e favorire l'intensificazione e l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative, fra i Sodalizi affini; Favorire la partecipazione dei Soci a manifestazioni sportive, ricreative, nazionali e non, nelle forme che saranno ritenute opportune; Sensibilizzare i giovani verso l'automobilismo storico; coadiuvare i Soci nel raggiungimento delle anzidette finalità. L'Associazione non ha fini di lucro, è libera, democratica ed apartitica con durata illimitata nel tempo. L'Associazione potrà svolgere le attività connesse o accessorie in quanto funzionali agli scopi primari sopra indicati. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto a fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
Articolo 3
Sede
L'Associazione ha la sede in Castelfranco Veneto (TV) località Campigo, Via San Marco n° 1, presso il locale “Cafè Centrale di Ambrosi s.n.c.”
Articolo 4
Patrimonio
A.
Per l'adempimento dei suoi compiti l’associazione usufruisce dei beni immobili messi a disposizione dal “Cafè Centrale di Ambrosi s.n.c.” come sede dell’associazione, delle entrate costituite dalle quote associative versate dai soci, da contributi erogati privati e/o pubblici e dai soci in aggiunta alle quote annuali, elargizioni a titolo di libertà che potranno pervenire da enti o altri soggetti, dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e dalle riserve di gestione.
B.
Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'entità e le modalità di pagamento della quota di versamento da effettuarsi, da parte degli interessati, all'atto della adesione all'Associazione e della quota associativa annuale.
C.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla
quota associativa annuale. E' comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli
annuali.
D.
I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, e di esclusione alla Associazione.
E.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Articolo 5
Soci
A.
I soci si dividono in soci fondatori, sostenitori, ordinari e onorari. Sono soci fondatori coloro che compaiono nell'atto costitutivo e che hanno dato vita alla Associazione. Sono soci sostenitori le persone fisiche e le altre entità che effettuano versamenti e favore dell'Associazione ritenuti in particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci onorari coloro che si sono distinti per particolari impegni e meriti nella vita dell’associazione su insindacabile giudizio del consiglio.
B.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci a prescindere dalla qualifica. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
C.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Inoltre, i soci minori di età non potranno assumere cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi.
D.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti nei confronti dell'Associazione ed hanno diritto ed il dovere a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
E.
Gli associati sono tenuti al versamento delle quota associativa la cui entità sarà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esonerai dal pagamento della quota annuale.
F.
Coloro che intendono aderire alla Associazione devono risolvere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto. Il nuovo iscritto deve inoltre essere presentato al club unicamente tramite un socio già esistente del club, il quale avrà il dovere morale di prendersi cura del nuovo iscritto.
G.
Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare le domande di nuove iscrizioni dei soci e comunque non è tenuto in nessun caso ad esplicitare le motivazioni dell'eventuale diniego.
H.
La qualifica di socio viene meno per dimissioni, per delibera di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di condotta ritenuta disonorevole o incompatibile per gli scopi perseguiti dalla Associazione o che costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione, per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno a seguito di costatazione del Consiglio Direttivo, qualora non vengano ottemperate le disposizioni del presente Statuto e le disposizioni prese dagli organi sociali.
Articolo 6
Organi della Associazione
A.
Sono Organi dell'Associazione:
· l'Assemblea dei Soci
· il Presidente del Consiglio Direttivo
· il Consiglio Direttivo
· Il collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche sono soggette a rinnovo con termine biennale. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Articolo 7
Assemblea
A.
L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con i versamenti de è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
B.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in via ordinaria, di cui una per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale.
C
L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede ordinaria come straordinaria quando se ne ravvisa la necessità o sia richiesto dal Consiglio Direttivo e/o su richiesta motivata al Presidente di almeno un decimo dei soci. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e della ora della riunione sia si prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno spedita a tutti i soci e ai componenti del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima della adunanza. In alternativa negli stessi termini la convocazione potrà avvenire mediante affissione nel relativo avviso nei locali della sede dell’Associazione.
D
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci e di almeno tre consiglieri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
E
L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei cosi presenti.
F
L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei presenti, tranne nel caso di scioglimento in cui la maggioranza dovrà essere almeno pari ai due terzi dei presenti; in seconda convocazione a maggioranza dei tre quarti dei presenti.
G
Ogni socio ha diritto a un voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso
di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
H
L'Assemblea ordinaria:
provvede alla nomina non che alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti delinea e delibera sul rendiconto economico consuntivo e predisposto dal Consiglio Direttivo
delibera l'adesione ad Enti o Associazioni compatibili con i principi del "500’s CLUB CASTELFRANCO VENETO" delibera su ogni argomento di carattere ordinario.
I.
L'Assemblea straordinaria:
· delibera sulle modifiche al presente Statuto
· delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario
· delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L
Delle liberazioni assembleari e del rendiconto approvato deve essere data pubblicità mediante affissione nei locali dell'Associazione del relativo verbale.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
A.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto come segue:
Nel caso i soci dell’associazione siano in numero minore di 50: Il consiglio Direttivo è composto da numero 7 consiglieri, eletti fra tutti i soci componenti l'Assemblea che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In questo caso inoltre possono i consiglieri rivestire anche la carica di Revisore dei conti.
Nel caso invece in cui l’associazione cresca ed i soci dell’associazione siano in numero maggiore od uguale a 50: Il consiglio Direttivo è composto da numero 7 consiglieri, eletti fra tutti i soci componenti l'Assemblea che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In questo caso la carica di Revisore dei Conti non può essere attribuita ad un consigliere.
I Consiglieri possono essere rieletti alla fine del loro mandato. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione con il socio, che tra i non eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti. Il nuovo consigliere rimane in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato.
C.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
· la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e in particolare, il compimento degli atti di ordinaria amministrazione
· la nomina del Segretario
· l'ammissione di nuovi aderenti e l'esclusione di soci come stabilito dall'art. 5 del presente Statuto
· la determinazione delle quote associative annuali e le modalità di versamento
· la predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
· l'approvazione o il diniego delle richieste di rimborso di spese sostenute dai soci in nome e per conto dell'Associazione.
D.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Consiglio dei Revisori dei Conti.
E.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro del Consiglio Direttivo che ha ottenuto il maggior numero di voti.
F.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto di consenso alla delibera presentata; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
G.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere inviati i membri dei Consiglio dei Revisori dei Conti.
H.
Il Consiglio è tenuto a verbalizzare tutte le sue decisioni.
Articolo 9
Il Presidente
A.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
B.
Il Presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanante dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto.
C.
Il presidente uscente per dimissioni o per mancato rinnovo della carica è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla elezione di quest'ultimo.
D.
In caso di impedimento o prolungata assenza, egli verrà sostituito dal Vice Presidente.
Articolo 10
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il controllo dell'amministrazione è affiancato al Collegio dei Revisori dei Conti composto da una membro.
Le cariche di amministrazione e revisore sono incompatibili.
Il Collegio:
A.
verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale del libri contabili e dei registri tenuti, delle spese effettuate, delle consistenze di cassa, dell'inventario dei beni mobili e immobili e degli eventuali conti bancari;
B.
redige apposita relazione da allegare al rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
C.
redige verbale alla propria attività.
Articolo 11
Rendiconto
A.
Gli esercizi sociali chiudono il 31 Dicembre in ogni caso. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto annuale il quale deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.
B.
Il rendiconto annuale deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che siano interessati alla sua lettura.
Articolo 12
Avanzi di gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, non che fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Articolo 13
Dimissioni
I soci aderenti possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento, purché non siano pendenti impegni economici assunti per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni del socio devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni vanno inoltrate in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di discuterne prima della ratifica. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta la Presidente dell'Associazione comunicare ai subentranti le variazioni avvenute. Le dimissioni da membro del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere inviate al Presidente dell'Associazione. L'assenza da un incarico elettivo non per cause di forza maggiore e senza giustificazione a tre riunioni consecutive, comporta il decadimento automatico dall'incaricato stesso. In caso di necessità, può essere utilizzato l'istituto della cooptazione, che esplica i suoi effetti fin dalla riunione della nomina.
Articolo 14
Adesione ad altri Enti
Il " 500’s CLUB CASTELFRANCO VENETO", potrà aderire ad enti a livello nazionale e/o regionale che esplicano i compiti previsti dal presente Statuto e che li rendano conseguibili.
Articolo 15
Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale nomina contestualmente uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni senza scopo di lucro con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 16
Legge applicabile
Per quanto previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel libro Il Codice Civile e,
in subordine, nel libro V del Codice Civile.
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