Lo statuto

Rep.n. 208.469                          Racc.n. 25.315

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici del mese di marzo dell’anno duemilasedici,

alle ore diciotto e minuti trenta

(16.03.2016, ore 18,30)

in Castelfranco Veneto, nello studio sito in Via dei Platani n. 2,

innanzi a me dottor Antonio Gagliardi notaio in Castelfranco

Veneto ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

Corradin Giancarlo, nato a Castelfranco Veneto il 4 gennaio 1964, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata associazione, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell’Assemblea qui riunita dell’Associazione denominata “500’s Club Castelfranco Veneto”, con sede in Campigo frazione di Castelfranco Veneto attualmente in via San Marco n.1,

Codice Fiscale 04121160263

costituita con mio atto in data 19 gennaio 2007, n. 196.468 di rep., registrato a Castelfranco Veneto il 29 gennaio 2007 al n. 79 Mod. I Serie 1.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dà atto:

– che l’assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione, in questo luogo ed ora, mediante avviso in data 15 febbraio 2016 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) – Adeguamento Statuto sociale;

– che risultano presenti in proprio n. 8 (otto) soci su 8 (otto);

e che pertanto a’ sensi dello Statuto Sociale l’assemblea è validamente costituita.

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente illustra all’Assemblea l’opportunità di apportare sostanziali modifiche allo statuto per adeguarlo alla normativa fiscale vigente.

Dopo breve discussione l’Assemblea degli Associati, udita la proposta del Presidente, all’unanimità,

delibera

– di approvare il nuovo Statuto Sociale, steso su 6 (sei) facciate di 2 (due) fogli, composto di 19 (diciannove) articoli, Statuto che previa sottoscrizione e lettura da me notaio datane al comparente, si allega al presente atto sub “A”, per formarne parte integrante e sostanziale.

Null’altro essendovi da deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.

Le spese e competenze del presente atto sono a carico dell’associazione.

Legge sulla privacy – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n. 196/03 il comparente, nella sopra citata qualifica, dichiara di essere informato delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 13 dello stesso D.P.R. n. 196/03.

              Di che ho redatto il presente verbale, scritto parte da me notaio e parte da persona di mia fiducia su due pagine di un foglio e del quale ho dato lettura al richiedente che lo dichiara conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive alle ore diciannove.

F.to Corradin Giancarlo

(L.S.) DOTTOR ANTONIO GAGLIARDI=NOTAIO

ALLEGATO sub “A” Rep.n. 208.469 / Racc.n. 25.315

STATUTO

ASSOCIAZIONE “500’s  CLUB CASTELFRANCO VENETO“

Art. 1 – Denominazione e Sede

E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione: “500’s Club Castelfranco Veneto”.                                                         Di seguito denominata Associazione, con sede in Campigo frazione di Castelfranco Veneto attualmente in via San Marco n.1, presso l’attività commerciale ora chiamata “Da Bruno c’è“. – Il nome del locale/attività e o l’indirizzo della sede potrà subire variazioni in seguito, senza apportare modifiche allo statuto.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione ha i seguenti scopi:

  1. tutelare gli interessi dell’automobilismo storico in generale ed in particolare le autovetture FIAT 500;
  2. favorire la ricerca, l’acquisto, il sostegno, la conservazione e la valorizzazione di tale tipo di autovettura;
  3. promuovere, incoraggiare, organizzare e coordinare manifestazioni alle quali possono partecipare i soci e i non soci;
  4. promuovere lo scambio di rapporti e favorire l’intensificazione e l’estensione di attività culturali, sportive, ricreative fra sodalizi affini;
  5. favorire la partecipazione dei soci a iniziative manifestazioni culturali, sportive, ricreative, nazionali e non, nelle forme che saranno ritenute opportune a promuovere la sicurezza stradale e alla valorizzazione del territorio locale in ambito naturalistico e enogastronomico;
  6. sensibilizzare i giovani verso l’automobilismo storico;
  7. potrà partecipare allo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo.

L’Associazione è apartitica, libera e democratica e non ha fini di lucro. L’Associazione potrà svolgere le attività connesse o accessorie in quanto funzionali agli scopi primari sopra indicati. Gli impianti, le strutture, le attività promosse e organizzate dell’Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruirne nel rispetto degli appositi regolamenti.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2100 nel tempo. In caso di scioglimento della stessa per qualsiasi causa si procede con rispetto delle disposizioni del successivo Art.18

Art. 4 –  Soci

I soci dell’Associazione si distinguono in;

  1. a) soci ordinari;
  2. b) soci attivi;
  3. c) soci onorari;
  4. d) soci sostenitori.

Possono essere soci ordinari dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche. I soci ordinari possono partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione e possono diventare soci attivi.

Sono soci attivi dell’Associazione persone fisiche e giuridiche che effettivamente partecipano e collaborano all’attività del Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte del direttivo per particolari meriti.

Sono soci sostenitori Persone fisiche, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che contribuiscono al raggiungimento delle finalità di cui all’Art. 2, corrispondendo una quota associativa maggiore dell’ordinaria.

Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell’Associazione a titolo individuale.

Art. 5 – Ammissione dei Soci

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato e secondo i criteri fissati nel regolamento interno dell’Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato tesseramento annuale.

La esclusione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o la cui condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La comunicazione avviene tramite raccomandata A.R.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio e in qualsiasi momento.

Art. 6 – Diritti dei Soci

Tutti i soci hanno diritto:

1) a partecipare a tutte le attività sociali;

2) a ricevere le pubblicazioni edite dall’Associazione, qualora queste ci siano;

3) all’elettorato attivo e passivo;

4) alle cariche sociali con almeno un anno di anzianità e di collaborazione con il direttivo;

5) al diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo

Art. 7 – Patrimonio Sociale e Mezzi Finanziari

L’associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

  1. dalle quote associative versate annualmente dagli associati; le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili;
  2. da donazioni, elargizioni, enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
  3. da proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 – Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente del Consiglio Direttivo;

Tutti gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese e sono incompatibili tra loro.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie, può essere convocata in tutto il territorio della Regione Veneto.

E’ di competenza dell’Assemblea Ordinaria:

  1. l’approvazione del bilancio preventivo,
  2. l’approvazione del bilancio consuntivo,
  3. la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
  4. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno:

entro e non oltre il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello sociale. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto –  sms – e-mail da inviare ai soci e da pubblicare nell’albo della sede dell’associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

E’ di competenza dell’Assemblea Straordinaria:

  1. la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;
  2. lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca e di poteri dei liquidatori.

Art. 10 – Validità dell’Assemblea

L‘Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:

  1. in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro dei soci;
  2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L’Assemblea Straordinaria è necessaria per modificare l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca dei poteri dei liquidatori.

E’ validamente costituita:

  1. a. in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei soci iscritti al libro soci;
  2. in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno il 10% dei soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Art. 11 – Svolgimento dei Lavori dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal vice Presidente  dell’Associazione, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, presenti, un segretario e se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell’Assemblea accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell’Assemblea viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può ricevere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (Quindici) consiglieri. Il socio candidato per il Consiglio Direttivo deve avere i requisiti previsti da Art. 4 lettera b.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno Presidente e vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per (cinque) anni.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo ha il compito di indicare ed approvare la destinazione dell’avanzo di gestione.

Art. 13 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni mese o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri indicativamente il primo giovedì del mese.

La convocazione è fatta con avviso scritto (email o SMS) da inviare ai membri del Consiglio Direttivo 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l’adunanza con relativo ordine del giorno.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal suo Segretario.

Art. 14 – Attribuzione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

  1. la gestione dell’associazione;
  2. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
  3. deliberare sull’ammissione dei soci;
  4. convocare l’assemblea;
  5. determinare il valore delle quote associative per portarlo

   in approvazione all’assemblea;

  1. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il

   programma dell’attività sociale per portarli in

   approvazione all’assemblea;

  1. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per

   l’Associazione;

  1. deliberare esclusione dal Consiglio Direttivo nei

   confronti del consigliere che danneggi materialmente e

   moralmente l’Associazione.

Art. 15 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell’Associazione rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo rettifica alla prima adunanza consigliare.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente ha diritto di voto al pari dei Consiglieri.

Art. 16 – Esercizio Sociale – Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo

L’Esercizio Sociale, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea annuale dei soci pe l’approvazione.

  1. il bilancio preventivo;
  2. il conto consuntivo.

Durante l’assemblea il consiglio direttivo deve presentare il programma annuale. E’ vietata anche in forma indiretta o sotto qualsiasi forma la distribuzione ai soci, di tutti gli utili o avanzi di gestione, nonchè dei fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – Libri Sociali e Registi Contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

  1. Il libro dei soci
  2. Il libro verbale dell’Assemblea;
  3. Il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  4. Il libro giornale della contabilità sociale.

Tale libri devono essere regolarmente visionati dal Presidente.

Art. 18 – Revisione dello Statuto e Scioglimento

Revisione o modifica del presente Statuto, decide l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Per lo scioglimento dell’Associazione o per la nomina dei liquidatori, decide l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Scioglimento dell’Associazione. Oltre che nelle ipotesi previste per legge l’Associazione si scioglie quando sono raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea Straordinaria lo scioglimento dell’Associazione. L’assemblea Straordinaria accolta la proposta del Consiglio Direttivo di scioglimento dell’Associazione nominerà un Collegio di Liquidatori composto da tre membri. L’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure fini di generale o pubblica utilità; salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

F.to Corradin Giancarlo

(L.S.) DOTTOR ANTONIO GAGLIARDI=NOTAIO